Art. 9.
     Trasferimento fondi dai comuni alle unita' sanitarie locali
 
   1. La  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione  provvede  a
ripartire  annualmente  tra i comuni gli appositi fondi stanziati nel
bilancio  regionale  tenendo  conto  dei  piani  annuali  di  cui  al
precedente  articolo  8.  I suddetti fondi sono trasferiti dai comuni
alle unita' sanitarie locali in via di anticipazione ed  in  un'unica
soluzione.
   2.   Le   unita'   sanitarie   locali  al  termine  dell'esercizio
finanziario rendicontano le spese effettivamente sostenute  indicando
il   nominativo   del  beneficiario,  il  tipo  d'intervento  nonche'
l'entita' degli assegni corrisposti. L'eventuale avanzo  di  gestione
e'  computato  nell'esercizio  successivo. E' esclusa la possibilita'
che si possa verificare il disavanzo.
   Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.
    Roma, 22 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
   Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 maggio  1991
con  deliberazione  n. 212, vistata dalla commissione di controllo in
data 14 giugno 1991, verbale 991/2.