Art. 9. Trasferimento fondi dai comuni alle unita' sanitarie locali 1. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a ripartire annualmente tra i comuni gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale tenendo conto dei piani annuali di cui al precedente articolo 8. I suddetti fondi sono trasferiti dai comuni alle unita' sanitarie locali in via di anticipazione ed in un'unica soluzione. 2. Le unita' sanitarie locali al termine dell'esercizio finanziario rendicontano le spese effettivamente sostenute indicando il nominativo del beneficiario, il tipo d'intervento nonche' l'entita' degli assegni corrisposti. L'eventuale avanzo di gestione e' computato nell'esercizio successivo. E' esclusa la possibilita' che si possa verificare il disavanzo. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio. Roma, 22 luglio 1991 GIGLI Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 1991 con deliberazione n. 212, vistata dalla commissione di controllo in data 14 giugno 1991, verbale 991/2.