Art. 3.
Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo
   relative  alle  iniziative  di cui alle leggi regioni n. 11/80, n.
   12/80, n. 29/79 e n. 24/82.
 
   1. Le domande di contributo  relative  alle  iniziative  teatrali,
musicali  e cinematografiche di cui all'art. 14 della legge regionale
28 gennaio 1980, n. 11, quelle relative agli interventi di educazione
permanente di cui all'art. 3 della giunta regionale 28  giugno  1979,
n.  29,  quelle  relative  alle attivita' delle associazioni musicali
bandistiche e corali di cui all'art. 3 della legge regionale 22 marzo
1987, n. 24, quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni
e istituti culturali di cui  all'art.  4  della  legge  regionale  28
gennaio  1980,  n.  12,  devono  essere  presentate al Comune nel cui
territorio  si  intende  svolgere,  totalmente   o   prevalentemente,
l'iniziativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente.
   2.  Il  comune  esprime  il proprio parere sull'accoglimento delle
domande, e lo trasmette, unitamente alle domande,  alla  Provincia  e
alla  Giunta  regionale entro il 15 dicembre. Entro lo stesso termine
gli enti locali presentano alla Provincia e alla Giunta regionale  le
proprie  domande  di  contributo.  Le  domande  della  provincia sono
presentate direttamente alla Giunta regionale.
   3. Le domande di  contributo  per  le  iniziative  di  particolare
rilevanza  regionale  previste dalle leggi citate nel primo comma del
presente articolo devono essere presentate alla  Giunta  regionale  e
contestualmente   alla   provincia  nel  cui  territorio  si  intende
svolgere, totalmente o prevalentemente,  l'iniziativa,  entro  il  15
dicembre dell'anno precedente.