Art. 3. Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle leggi regioni n. 11/80, n. 12/80, n. 29/79 e n. 24/82. 1. Le domande di contributo relative alle iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di cui all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, quelle relative agli interventi di educazione permanente di cui all'art. 3 della giunta regionale 28 giugno 1979, n. 29, quelle relative alle attivita' delle associazioni musicali bandistiche e corali di cui all'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1987, n. 24, quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni e istituti culturali di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente. 2. Il comune esprime il proprio parere sull'accoglimento delle domande, e lo trasmette, unitamente alle domande, alla Provincia e alla Giunta regionale entro il 15 dicembre. Entro lo stesso termine gli enti locali presentano alla Provincia e alla Giunta regionale le proprie domande di contributo. Le domande della provincia sono presentate direttamente alla Giunta regionale. 3. Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle leggi citate nel primo comma del presente articolo devono essere presentate alla Giunta regionale e contestualmente alla provincia nel cui territorio si intende svolgere, totalmente o prevalentemente, l'iniziativa, entro il 15 dicembre dell'anno precedente.