Art. 4. Procedimento e termini di presentazione delle domande di contributo relative alle iniziative di cui alle leggi regionali n. 33/76 e n. 89/80 1. Le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche di cui agli articoli 13, 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976, n. 33 e dei musei di ente locale di cui gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate alla giunta regionale e contestualmente alla provincia nel cui territorio hanno sede le biblioteche e i musei, entro il 15 gennaio. 2. Le domande relative agli interventi a favore dei musei di interesse locale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate ai comuni entro il 30 dicembre e i pareri dei comuni devono essere trasmessi alle province entro il 15 gennaio. 3. Le domande di iniziativa della provincia sono presentate direttamente alla giunta regionale entro il 15 gennaio.