Art. 4.
Procedimento  e  termini di presentazione delle domande di contributo
relative alle iniziative di cui alle leggi regionali n.  33/76  e  n.
89/80
 
   1.  Le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche
di cui agli articoli 13, 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976,
n. 33 e dei musei di ente locale di cui gli articoli 20  e  21  della
legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89, devono essere presentate alla
giunta  regionale e contestualmente alla provincia nel cui territorio
hanno sede le biblioteche e i musei, entro il 15 gennaio.
   2. Le domande relative agli  interventi  a  favore  dei  musei  di
interesse  locale  di cui all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre
1980, n. 89, devono essere presentate ai comuni entro il 30  dicembre
e  i pareri dei comuni devono essere trasmessi alle province entro il
15 gennaio.
   3. Le  domande  di  iniziativa  della  provincia  sono  presentate
direttamente alla giunta regionale entro il 15 gennaio.