Art. 5. Termine di trasmissione alla giunta regionale del parere delle prov- ince 1. Le province, sulla base delle indicazioni del programma regionale, esprimono un parere e formulano le priorita' in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo e secondo comma, della presente legge, che trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 gennaio, e, in ordine alle domande concernenti gli interventi di cui all'art. 4, entro il 28 febbraio.