Art. 5.
 
Termine  di trasmissione alla giunta regionale del parere delle prov-
ince
   1.  Le  province,  sulla  base  delle  indicazioni  del  programma
regionale, esprimono un parere e formulano  le  priorita'  in  ordine
alle  domande  concernenti  gli interventi di cui all'art. 3, primo e
secondo comma, della presente  legge,  che  trasmettono  alla  Giunta
regionale  entro il 30 gennaio, e, in ordine alle domande concernenti
gli interventi di cui all'art. 4, entro il 28 febbraio.