Art. 13. Provvidenze per il personale dei servizi a favore dei minorati 1. Il personale educatore, istitutore ed assistente, di ruolo e non di ruolo operante nell'ambito dell'assistenza scolastica ovvero dei centri sociali a diretto contatto con gli assistiti portatori di handicaps ha diritto, a domanda, ad un'aspettativa retribuita di sei mesi dopo ogni sette anni di servizio effettivo, svolto a diretto contatto con gli assistiti, ai fini della ricreazione e rigenerazione psico-fisica. In caso di interruzione del rapporto di servizio di durata non inferiore a sei mesi inizia a decorrere un nuovo periodo ai fini dell'aspettativa di cui sopra. 2. L'aspettativa di cui al comma 1 e' considerata come servizio a tutti gli effetti. La concessione puo' essere rinviata per esigenze di servizio, su proposta del direttore superiore, per non piu' di tre anni. Con deliberazione della Giunta provinciale sono, in quanto necessario, stabiliti ulteriori criteri e modalita' per la concessione dell'aspettativa, sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale.