Art. 13.
   Provvidenze per il personale dei servizi a favore dei minorati
 
   1.  Il  personale  educatore, istitutore ed assistente, di ruolo e
non di ruolo operante nell'ambito dell'assistenza  scolastica  ovvero
dei  centri sociali a diretto contatto con gli assistiti portatori di
handicaps ha diritto, a domanda, ad un'aspettativa retribuita di  sei
mesi  dopo  ogni  sette  anni di servizio effettivo, svolto a diretto
contatto con gli assistiti, ai fini della ricreazione e rigenerazione
psico-fisica. In caso di interruzione del  rapporto  di  servizio  di
durata  non  inferiore a sei mesi inizia a decorrere un nuovo periodo
ai fini dell'aspettativa di cui sopra.
   2. L'aspettativa di cui al comma 1 e' considerata come servizio  a
tutti  gli  effetti. La concessione puo' essere rinviata per esigenze
di servizio, su proposta del direttore superiore, per non piu' di tre
anni. Con deliberazione della  Giunta  provinciale  sono,  in  quanto
necessario,   stabiliti   ulteriori   criteri   e  modalita'  per  la
concessione    dell'aspettativa,    sentito    il    consiglio    per
l'organizzazione e il personale.