Art. 5.
                  Compenso per lavoro straordinario
 
   1. Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al dipendente
un  compenso orario, arrotondato per eccesso a L. 100, corrispondente
al normale compenso orario di cui al  comma  3  moltiplicato  con  il
coefficiente 1,25.
   2.  Per  la  prestazione di lavoro straordinario al di fuori delle
fasce flessibili all'inizio e al termine  della  giornata  di  lavoro
nonche'  in  giorni  non  lavorativi spetta al dipendente un compenso
orario corrispondente al normale compenso orario di cui  al  comma  3
moltiplicato  con  il  coefficiente 1,50. In caso di orario di lavoro
fisso il compenso di cui al presente comma spetta per la  prestazione
di lavoro straordinario tra le ore 18 e le ore 8.
   3.  La  misura del normale compenso orario e' determinata mediante
la divisione dello stipendio mensile spettante per livello e  classe,
compresi   l'indennita'   provinciale   e   l'indennita'  integrativa
speciale, con il coefficiente 160.
   4. In caso di recupero il personale  ha  diritto  all'esonero  dal
servizio  ordinario  per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora
ed un quarto per ogni ora straordinaria di cui al comma 1 e ad un'ora
e mezzo per ogni ora straordinaria di cui al comma 2.
   5. Il saldo del lavoro flessibile riportabile al  mese  successivo
non viene considerato lavoro straordinario.
   6.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano con
decorrenza dal 1› gennaio 1991.