Art. 5. Compenso per lavoro straordinario 1. Per la prestazione di lavoro straordinario spetta al dipendente un compenso orario, arrotondato per eccesso a L. 100, corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3 moltiplicato con il coefficiente 1,25. 2. Per la prestazione di lavoro straordinario al di fuori delle fasce flessibili all'inizio e al termine della giornata di lavoro nonche' in giorni non lavorativi spetta al dipendente un compenso orario corrispondente al normale compenso orario di cui al comma 3 moltiplicato con il coefficiente 1,50. In caso di orario di lavoro fisso il compenso di cui al presente comma spetta per la prestazione di lavoro straordinario tra le ore 18 e le ore 8. 3. La misura del normale compenso orario e' determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello e classe, compresi l'indennita' provinciale e l'indennita' integrativa speciale, con il coefficiente 160. 4. In caso di recupero il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora ed un quarto per ogni ora straordinaria di cui al comma 1 e ad un'ora e mezzo per ogni ora straordinaria di cui al comma 2. 5. Il saldo del lavoro flessibile riportabile al mese successivo non viene considerato lavoro straordinario. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1991.