Art. 2. Presentazione della domanda 1. La domanda di accertamento in prima istanza delle condizioni di minorazione, in carta libera, e' presentata all'U.S.L. competente per territorio presso cui ha sede la commissione interessata. Fino a quando non verranno attivati nelle UU.SS.LL. i servizi per l'igiene e la sanita' pubblica, la domanda e' presentata all'Ufficio del medico provinciale. 2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere corredata dal certificato medico accertante la natura dell'infermita' invalidante ed, eventualmente, dalla dichiarazione indicata al comma 3 del successivo articolo 4. Il certificato medico deve essere specialistico nei casi di cui agli articoli 3 e 4 della legge. 3. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, la dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni o malattie invalidanti che nei soggetti di eta' compresa fra i quindici ed i sessantacinque anni, incidano sulla capacita' lavorativa, ovvero nei soggetti di eta' inferiore ai quindici e superiore ai sessantacinque anni, comportino difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta'. Alla domanda deve essere allegato il certificato di cittadinanza, residenza e stato di famiglia in carta libera.