Art. 2.
                     Presentazione della domanda
 
   1. La domanda di accertamento in prima istanza delle condizioni di
minorazione, in carta libera, e' presentata all'U.S.L. competente per
territorio  presso  cui  ha  sede  la commissione interessata. Fino a
quando non verranno attivati nelle UU.SS.LL. i servizi per l'igiene e
la sanita' pubblica, la domanda e' presentata all'Ufficio del  medico
provinciale.
   2.   La   domanda,   sottoscritta  dall'interessato,  deve  essere
corredata dal certificato medico accertante la natura dell'infermita'
invalidante ed, eventualmente, dalla dichiarazione indicata al  comma
3  del  successivo  articolo  4.  Il  certificato  medico deve essere
specialistico nei casi di cui agli articoli 3 e 4 della legge.
   3. Per il riconoscimento dei  benefici  previsti  dalla  legge  30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, dalla legge 27 maggio
1970,  n.  382,  e  successive modificazioni, e dalla legge 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni, la dizione diagnostica deve
essere espressa con chiarezza e  precisione  in  modo  da  consentire
l'individuazione  delle  minorazioni  o  malattie invalidanti che nei
soggetti di eta' compresa fra i quindici ed  i  sessantacinque  anni,
incidano  sulla  capacita'  lavorativa,  ovvero  nei soggetti di eta'
inferiore ai quindici e superiore ai sessantacinque anni,  comportino
difficolta'  persistenti  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'eta'. Alla  domanda  deve  essere  allegato  il  certificato  di
cittadinanza, residenza e stato di famiglia in carta libera.