Art. 3.
                      Accertamenti integrativi
 
   1.  La  commissione sanitaria provvede direttamente a richiedere i
particolari accertamenti diagnostici di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge alla U.S.L. competente per territorio che disponga  delle
strutture sanitarie idonee.
   2.  Entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  l'U.S.L. provvede
all'accertamento  richiesto,  comunicando  l'esito  alla  commissione
sanitaria mediante apposita refertazione.