Art. 3. Accertamenti integrativi 1. La commissione sanitaria provvede direttamente a richiedere i particolari accertamenti diagnostici di cui all'articolo 10, comma 4, della legge alla U.S.L. competente per territorio che disponga delle strutture sanitarie idonee. 2. Entro il termine massimo di 30 giorni l'U.S.L. provvede all'accertamento richiesto, comunicando l'esito alla commissione sanitaria mediante apposita refertazione.