Art. 4.
                Termini per l'evasione delle domande
 
   1.  La  commissione  sanitaria  accerta  il  grado  di minorazione
dell'interessato entro 180 giorni dalla data di  presentazione  della
domanda.
   2.  Nel  caso  previsto  dal comma 3 dell'articolo 10 della legge,
l'accertamento al domicilio dell'interessato viene  effettuato  entro
150  giorni  dalla  data  di presentazione della domanda, dalla quale
risultino anche le condizioni di intrasportabilita' dell'interessato,
e la decisione viene adottata in  seduta  plenaria  entro  30  giorni
dalla visita domiciliare.
   3.  L'invalido si considera permanentemente intrasportabile quando
le  situazioni  patologiche  dello  stesso  possono  comportare,   in
conseguenza  del  trasporto  anche  a  mezzo  di  ambulanza, un grave
pregiudizio per la salute. In tal caso il medico  curante,  sotto  la
propria    personale    responsabilita',    dichiara   con   separata
certificazione la permanente intrasportabilita'.
   4. Il trasporto con ambulanza e' a carico del  Servizio  Sanitario
Provinciale.
   5.  Con riferimento ai precedenti commi 1 e 2, nel caso in cui sia
richiesto  all'U.S.L.  un  ulteriore  accertamento  diagnostico,   la
commissione  accerta  il  grado  di minorazione entro 30 giorni dalla
data di ricevimento del referto dall'U.S.L. medesima.
   6. Le disposizioni contenute nel presente articolo  hanno  effetto
dal 1› gennaio 1990.