Art. 4. Termini per l'evasione delle domande 1. La commissione sanitaria accerta il grado di minorazione dell'interessato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge, l'accertamento al domicilio dell'interessato viene effettuato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino anche le condizioni di intrasportabilita' dell'interessato, e la decisione viene adottata in seduta plenaria entro 30 giorni dalla visita domiciliare. 3. L'invalido si considera permanentemente intrasportabile quando le situazioni patologiche dello stesso possono comportare, in conseguenza del trasporto anche a mezzo di ambulanza, un grave pregiudizio per la salute. In tal caso il medico curante, sotto la propria personale responsabilita', dichiara con separata certificazione la permanente intrasportabilita'. 4. Il trasporto con ambulanza e' a carico del Servizio Sanitario Provinciale. 5. Con riferimento ai precedenti commi 1 e 2, nel caso in cui sia richiesto all'U.S.L. un ulteriore accertamento diagnostico, la commissione accerta il grado di minorazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del referto dall'U.S.L. medesima. 6. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1990.