Art. 5.
                            Comunicazioni
 
   1.  Fermo  quanto  disposto  dalle leggi statali in vigore circa i
termini   per   la   comunicazione   agli   interessati    dell'esito
dell'accertamento   diagnostico  e  le  previste  comunicazioni  alle
Associazioni Nazionali di categoria, il segretario della  Commissione
invia,  entro dieci giorni dall'accertamento della minorazione, copia
del verbale di accertamento sanitario all'Istituto  di  patronato  ed
assistenza   sociale,   qualora   risulti  un  esplicito  mandato  di
rappresentanza  o  assistenza,  o   all'Associazione   Nazionale   di
Categoria (A.N.M.I.C. - E.N.S. - U.I.C.).
   2.  Il  disposto  del precedente comma 1 ha effetto dal 1› gennaio
1990.