Art. 5. Comunicazioni 1. Fermo quanto disposto dalle leggi statali in vigore circa i termini per la comunicazione agli interessati dell'esito dell'accertamento diagnostico e le previste comunicazioni alle Associazioni Nazionali di categoria, il segretario della Commissione invia, entro dieci giorni dall'accertamento della minorazione, copia del verbale di accertamento sanitario all'Istituto di patronato ed assistenza sociale, qualora risulti un esplicito mandato di rappresentanza o assistenza, o all'Associazione Nazionale di Categoria (A.N.M.I.C. - E.N.S. - U.I.C.). 2. Il disposto del precedente comma 1 ha effetto dal 1 gennaio 1990.