Art. 6.
                            Aggiornamento
 
   1. Al  fine  dell'adozione  di  criteri  di  giudizio  per  quanto
possibile   uniformi,   i   membri  delle  commissioni  sanitarie  si
riuniscono almeno una volta all'anno per uno scambio di  valutazioni,
esperienze e criteri generali di giudizio.
   2.  Le  riunioni  di  cui  al  precedente  comma  1 sono convocate
dall'Assessore provinciale alla sanita'.
   3.  La  Giunta provinciale assicura periodicamente l'effettuazione
di corsi di aggiornamento professionale specifico  per  i  componenti
delle   commissioni   sanitarie,   anche   avvalendosi   di   docenti
universitari o professionisti di particolare esperienza.
   4. La Giunta provinciale  approva  atti  di  indirizzo  in  ordine
all'organizzazione del lavoro delle commissioni.