Art. 6. Aggiornamento 1. Al fine dell'adozione di criteri di giudizio per quanto possibile uniformi, i membri delle commissioni sanitarie si riuniscono almeno una volta all'anno per uno scambio di valutazioni, esperienze e criteri generali di giudizio. 2. Le riunioni di cui al precedente comma 1 sono convocate dall'Assessore provinciale alla sanita'. 3. La Giunta provinciale assicura periodicamente l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale specifico per i componenti delle commissioni sanitarie, anche avvalendosi di docenti universitari o professionisti di particolare esperienza. 4. La Giunta provinciale approva atti di indirizzo in ordine all'organizzazione del lavoro delle commissioni.