Art. 2.
                Partecipazione della regione Piemonte
 
   1. Per lo svolgimento  dei  compiti,  che  derivano  alla  regione
Piemonte  dalla  partecipazione  al  Programma  Ouverture,  la giunta
regionale e' autorizzata ad  assumere  le  iniziative  necessarie  al
conseguimento  delle  finalita',  di cui all'art. 1, con le modalita'
operative, di cui al comma 2 e  con  gli  oneri  finanziari,  di  cui
all'art. 3.
   2.  Per  l'attuazione  del Programma stesso la regione Piemonte si
avvale delle strutture del Centro Estero delle  Camere  di  Commercio
piemontesi, secondo le modalita' previste in apposita convenzione.