Art. 2. Partecipazione della regione Piemonte 1. Per lo svolgimento dei compiti, che derivano alla regione Piemonte dalla partecipazione al Programma Ouverture, la giunta regionale e' autorizzata ad assumere le iniziative necessarie al conseguimento delle finalita', di cui all'art. 1, con le modalita' operative, di cui al comma 2 e con gli oneri finanziari, di cui all'art. 3. 2. Per l'attuazione del Programma stesso la regione Piemonte si avvale delle strutture del Centro Estero delle Camere di Commercio piemontesi, secondo le modalita' previste in apposita convenzione.