Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si
fa fronte,  per  l'esercizio  in  corso,  mediante  riduzione  -  per
l'importo  di  lire sessantacinque milioni in termini di competenza e
di cassa - dello stanziamento, di cui al capitolo 5300  del  bilancio
di  previsione  della  spesa  per l'esercizio finanziario 1991, e con
l'istituzione, nello stesso bilancio, di un nuovo, apposito  capitolo
denominato  "Oneri  per  la  partecipazione della regione Piemonte al
Programma Ouverture - Rete Est/Ovest di regioni  e  citta'",  con  la
dotazione,   in   termini   di   competenza   e  di  cassa,  di  lire
sessantacinque milioni.
   2. Per i successivi anni finanziari 1992 e 1993 si provvedera'  in
sede di approvazione dei relativi bilanci.
   3.   Il  presidente  della  giunta  regionale  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 settembre 1991
 
                               BRIZIO