Art. 3. Norma finanziaria 1. Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio in corso, mediante riduzione - per l'importo di lire sessantacinque milioni in termini di competenza e di cassa - dello stanziamento, di cui al capitolo 5300 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stesso bilancio, di un nuovo, apposito capitolo denominato "Oneri per la partecipazione della regione Piemonte al Programma Ouverture - Rete Est/Ovest di regioni e citta'", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire sessantacinque milioni. 2. Per i successivi anni finanziari 1992 e 1993 si provvedera' in sede di approvazione dei relativi bilanci. 3. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 3 settembre 1991 BRIZIO