Art. 7.
                        L a P r o v i n c i a
 
   1.  La  Provincia,  sulla  base delle competenze operative ad essa
attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, mediante proprie
strutture coordina l'applicazione della presente legge  relativamente
ai  Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione definiti dai Comuni
presenti nel proprio territorio.
   2. Tale coordinamento avviene nell'ambito di quanto indicato dalla
Giunta  Regionale  nella  delibera  quadro  di  cui  all'art.  6   ed
eventualmente successivamente specificato dal Comitato Tecnico di cui
all'art. 8.
   3. La Provincia in particolare:
     a)  esprime  il  proprio  parere  sulle  domande  di  contributo
presentate si sensi della  presente  legge  nonche'  sugli  eventuali
provvedimenti  di  sospensione o di revoca successivamente deliberati
dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico di  cui  all'art.
8;
     b) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte
dei  Comuni delle relazioni di cui ai precedenti articoli nonche' per
la  rilevazione  di  ogni  altro  dato  ritenuto  utile  al   miglior
funzionamento della presente legge;
     c)  esprime  il proprio parere sulle convenzioni di cui all'art.
3, comma 6 e cura, d'intesa con il Comitato Tecnico di  cui  all'art.
8, la predisposizione del materiale formativo e informativo di cui al
precedente  art.  2  nonche' le iniziative formative per il personale
dei centri previsti dall'art. 3, ultimo comma;
     d) orienta l'attivita' dei centri, indicando  nell'ambito  delle
priorita'  individuate  nella  delibera  quadro  regionale  ulteriori
elementi di specificazione in relazione alle condizioni  del  mercato
locale  del  lavoro  e  alle politiche del lavoro e per l'occupazione
svolte a livello provinciale;
     e)  assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto
dell'autonomia e specificita'  dei  singoli  centri,  fra  i  diversi
Centri   di   Informazione  Locale  per  l'Occupazione  operanti  nel
territorio provinciale;
     f)  effettua  una  valutazione  di   consuntivo   organizzativo,
finanziario  e  di efficacia relativamente alle iniziative intercorse
nel biennio di attivita' precedente.