Art. 7. L a P r o v i n c i a 1. La Provincia, sulla base delle competenze operative ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, mediante proprie strutture coordina l'applicazione della presente legge relativamente ai Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione definiti dai Comuni presenti nel proprio territorio. 2. Tale coordinamento avviene nell'ambito di quanto indicato dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'art. 6 ed eventualmente successivamente specificato dal Comitato Tecnico di cui all'art. 8. 3. La Provincia in particolare: a) esprime il proprio parere sulle domande di contributo presentate si sensi della presente legge nonche' sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca successivamente deliberati dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8; b) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte dei Comuni delle relazioni di cui ai precedenti articoli nonche' per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile al miglior funzionamento della presente legge; c) esprime il proprio parere sulle convenzioni di cui all'art. 3, comma 6 e cura, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, la predisposizione del materiale formativo e informativo di cui al precedente art. 2 nonche' le iniziative formative per il personale dei centri previsti dall'art. 3, ultimo comma; d) orienta l'attivita' dei centri, indicando nell'ambito delle priorita' individuate nella delibera quadro regionale ulteriori elementi di specificazione in relazione alle condizioni del mercato locale del lavoro e alle politiche del lavoro e per l'occupazione svolte a livello provinciale; e) assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto dell'autonomia e specificita' dei singoli centri, fra i diversi Centri di Informazione Locale per l'Occupazione operanti nel territorio provinciale; f) effettua una valutazione di consuntivo organizzativo, finanziario e di efficacia relativamente alle iniziative intercorse nel biennio di attivita' precedente.