Art. 9. Contributi regionali 1. La Giunta Regionale definisce nel proprio bilancio le risorse finanziarie, di cui al successivo art. 13, da ripartire tra le Prov- ince del Piemonte in cosiderazione delle priorita' territoriali individuate nella delibera quadro di cui all'art. 6. 2. Ai Comuni che abbiano istituito i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione secondo le finalita' di cui alla presente legge e con i modelli organizzativi in essa prefigurati la Giunta Regionale e' autorizzata a concedere i seguenti contributi: a) un contributo per il primo impianto dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione determinato nella misura fissa di L. 50.000.000 per circoscrizione con popolazione superiore a 200.000 abitanti e di L. 30.000.000 per circoscrizione con un numero inferiore di abitanti; b) un contributo annuale, a partire dal secondo anno di attivita', il cui ammontare, che non puo' comunque superare la somma stabilita per ciascun tipo di centro di cui alla precedente lettera a), e' determinato in relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno di riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri: aa) struttura del centro e servizi predisposti; bb) attivita' svolta nell'anno precedente con particolare riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro, alle risorse impiegate, alla quantita' e qualita' dei servizi resi; cc) caratteristiche dell'attivita' programmata per l'anno in corso, sua conformita' con le indicazioni di cui all'art. 2 della presente legge e alle esigenze dell'area in cui il centro opera nonche' sua compatibilita' con la struttura del centro.