Art. 9.
                        Contributi regionali
 
   1. La Giunta Regionale definisce nel proprio bilancio  le  risorse
finanziarie,  di cui al successivo art. 13, da ripartire tra le Prov-
ince del  Piemonte  in  cosiderazione  delle  priorita'  territoriali
individuate nella delibera quadro di cui all'art. 6.
   2.  Ai  Comuni che abbiano istituito i Centri di Iniziativa Locale
per l'Occupazione secondo le finalita' di cui alla presente  legge  e
con  i  modelli organizzativi in essa prefigurati la Giunta Regionale
e' autorizzata a concedere i seguenti contributi:
     a) un contributo per il primo impianto dei Centri di  Iniziativa
Locale  per  l'Occupazione  determinato  nella  misura  fissa  di  L.
50.000.000 per circoscrizione con  popolazione  superiore  a  200.000
abitanti  e  di  L.  30.000.000  per  circoscrizione  con  un  numero
inferiore di abitanti;
     b)  un  contributo  annuale,  a  partire  dal  secondo  anno  di
attivita',  il cui ammontare, che non puo' comunque superare la somma
stabilita per ciascun tipo di centro di cui alla  precedente  lettera
a),  e'  determinato  in  relazione  all'attivita'  svolta  nell'anno
precedente  e  a  quella  che  si  intende  svolgere   nell'anno   di
riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri:
      aa) struttura del centro e servizi predisposti;
      bb)  attivita'  svolta  nell'anno  precedente  con  particolare
riferimento al numero degli utenti che si  sono  rivolti  al  centro,
alle risorse impiegate, alla quantita' e qualita' dei servizi resi;
      cc)  caratteristiche  dell'attivita'  programmata per l'anno in
corso, sua conformita' con le indicazioni di  cui  all'art.  2  della
presente  legge  e  alle  esigenze  dell'area  in cui il centro opera
nonche' sua compatibilita' con la struttura del centro.