Art. 3.
                          Orario effettivo
 
   1. Il personale di custodia e' tenuto ad un servizio effettivo  di
36 ore settimanali, articolato come segue:
     a)  nel caso di un solo custode, dalle 6 alle 8,30 e dalle 18,30
alle 22 dal lunedi' al venerdi'; per quanto concerne la giornata  del
sabato,  l'orario  di  servizio e' articolato dalle ore 7 alle ore 13
nel caso in cui gli uffici sono chiusi; negli edifici nei  quali  gli
uffici restano aperti, l'orario di servizio e' articolato dalle ore 6
alle  ore  9  e  dalle  13 alle ore 16; se il servizio di custodia e'
svolto presso immobili regionali nei quali non sono  ubicati  uffici,
l'orartio  e'  articolato come segue: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 17 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 8 alle  ore  14
al sabato;
     b)  nel  caso  di due custodi, l'orario di servizio si svolgera'
secondo la seguente articolazione, con alternanza settimanale:
     1› orario: dalle ore 6 alle ore 11,30 e dalle ore  13  alle  ore
13,30 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 6 alle ore 12 il sabato;
     2›  orario:  dalle  ore 15,30 alle ore 19 e dalle ore 19,30 alle
ore 22 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 16 alle ore 22 il sabato.
   Se uno dei  due  custodi  e'  assente,  l'altro  custode  effettua
l'orario di servizio previsto dal punto a).
   2.  Per  particolari  esigenze  organizzative, il responsabile del
Settore Personale o, per il Consiglio Regionale, il responsabile  del
Settore  Segreteria,  possono  disporre  variazioni all'articolazione
dell'orario di lavoro, senza  variare  la  durata  della  prestazione
giornaliera e settimanale.
   3.  La  Giunta  Regionale,  previa  contrattazioane  decentrata  e
sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio  Regionale,  puo',  con
suo  provvedimento,  articolare  l'orario  anche  in  modo diverso da
quello indicato dal comma 2, ferma restando la durata settimanale  di
36 ore.
   4.  L'alternanza dell'orario prevista dal punto b) del comma 1 non
da' luogo  alle  maggiorazioni  previste  dall'art.  13  della  legge
regionale 7 giugno 1989, n. 34.
   5.  Il  personale  che  svolge  mansioni di custodia ha diritto ad
usufruire  del  servizio  mensa,  di  cui  all'art.  48  della  legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni.
   6.  L'accertamento  della  presenza  in  servizio del personale di
custodia avviene con le stesse modalita'  previste  per  il  restante
personale regionale.