Art. 3. Orario effettivo 1. Il personale di custodia e' tenuto ad un servizio effettivo di 36 ore settimanali, articolato come segue: a) nel caso di un solo custode, dalle 6 alle 8,30 e dalle 18,30 alle 22 dal lunedi' al venerdi'; per quanto concerne la giornata del sabato, l'orario di servizio e' articolato dalle ore 7 alle ore 13 nel caso in cui gli uffici sono chiusi; negli edifici nei quali gli uffici restano aperti, l'orario di servizio e' articolato dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 13 alle ore 16; se il servizio di custodia e' svolto presso immobili regionali nei quali non sono ubicati uffici, l'orartio e' articolato come segue: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 8 alle ore 14 al sabato; b) nel caso di due custodi, l'orario di servizio si svolgera' secondo la seguente articolazione, con alternanza settimanale: 1 orario: dalle ore 6 alle ore 11,30 e dalle ore 13 alle ore 13,30 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 6 alle ore 12 il sabato; 2 orario: dalle ore 15,30 alle ore 19 e dalle ore 19,30 alle ore 22 dal lunedi' al venerdi'; dalle ore 16 alle ore 22 il sabato. Se uno dei due custodi e' assente, l'altro custode effettua l'orario di servizio previsto dal punto a). 2. Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del Settore Personale o, per il Consiglio Regionale, il responsabile del Settore Segreteria, possono disporre variazioni all'articolazione dell'orario di lavoro, senza variare la durata della prestazione giornaliera e settimanale. 3. La Giunta Regionale, previa contrattazioane decentrata e sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, puo', con suo provvedimento, articolare l'orario anche in modo diverso da quello indicato dal comma 2, ferma restando la durata settimanale di 36 ore. 4. L'alternanza dell'orario prevista dal punto b) del comma 1 non da' luogo alle maggiorazioni previste dall'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34. 5. Il personale che svolge mansioni di custodia ha diritto ad usufruire del servizio mensa, di cui all'art. 48 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e successive modificazioni. 6. L'accertamento della presenza in servizio del personale di custodia avviene con le stesse modalita' previste per il restante personale regionale.