Art. 2.
 
   1.   L'adesione   della   Regione  e'  subordinata  alle  seguenti
condizioni:
     a) che il  fondo  di  dotazione  dell'ente  sia  fissato  in  L.
300.000.000  e  ad  esso concorrano, quali soci fondatori, la regione
Liguria per una quota pari al 20 per cento il comune  di  Genova  per
una quota pari al 60 per cento e la provincia di Genova per una quota
pari al 20 per cento;
     b)  che  alla contribuzione ordinaria annua complessiva, che non
puo' essere inferiore alla sovvenzione assegnata all'ente dallo Stato
per la stessa stagione teatrale, ciascun  socio  fondatore  partecipi
nella seguente misura:
     20 per cento per la regione Liguria;
     60 per cento per il comune di Genova;
     20 per cento per la provincia di Genova;
     c)  che  sia  riservata  alla  Regione,  sul  totale  dei membri
dell'assemblea designati dai soci fondatori, una  quota  pari  ad  un
quinto degli stessi.
   2. La Regione e' rappresentata nell'assemblea dal Presidente della
giunta  regionale  o  dall'assessore delegato alla cultura nonche' da
membri   nominati   dal   Consiglio   regionale,    assicurando    la
rappresentanza delle minoranze.