Art. 2. 1. L'adesione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che il fondo di dotazione dell'ente sia fissato in L. 300.000.000 e ad esso concorrano, quali soci fondatori, la regione Liguria per una quota pari al 20 per cento il comune di Genova per una quota pari al 60 per cento e la provincia di Genova per una quota pari al 20 per cento; b) che alla contribuzione ordinaria annua complessiva, che non puo' essere inferiore alla sovvenzione assegnata all'ente dallo Stato per la stessa stagione teatrale, ciascun socio fondatore partecipi nella seguente misura: 20 per cento per la regione Liguria; 60 per cento per il comune di Genova; 20 per cento per la provincia di Genova; c) che sia riservata alla Regione, sul totale dei membri dell'assemblea designati dai soci fondatori, una quota pari ad un quinto degli stessi. 2. La Regione e' rappresentata nell'assemblea dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato alla cultura nonche' da membri nominati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.