Art. 15.
                   Modificazione dell'articolo 97
 
   1.  Al  terzo  comma  dell'articolo  97  della  legge  regionale 4
novembre 1977 n. 42 e successive modificazioni le  parole  "comunita'
montane  e  loro  consorzi" sono sostituite dalle seguenti "comunita'
montane, loro consorzi ed enti strumentali della Regione".