Art. 24. Aggiunta dell'articolo 126-bis 1. Dopo l'art. 126 della legge 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: "Art. 126- bis Estensione agli enti strumentali 1. Gli enti strumentali della regione sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di contabilita' alle disposizioni della presente legge secondo i criteri approvati dal Consiglio regionale su proposta della giunta".