Art. 24.
                   Aggiunta dell'articolo 126-bis
 
   1. Dopo l'art. 126 della legge 4 novembre 1977, n. 42 e successive
modificazioni e' aggiunto il seguente:
 
                           "Art. 126- bis
                  Estensione agli enti strumentali
 
   1. Gli enti strumentali della regione sono tenuti  ad  adeguare  i
propri  regolamenti  di contabilita' alle disposizioni della presente
legge secondo i criteri approvati dal Consiglio regionale su proposta
della giunta".