Art. 10. Componenti supplenti 1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali possono intervenire e partecipare alla discussione ma senza diritto di voto, salvo il disposto del secondo comma. 2. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, intervengono alle sedute del Comitato o delle Sezioni i relativi componenti supplenti rispettivamente designati o eletti ai sensi degli articoli 3 e 4.