Art. 10.
                        Componenti supplenti
 
   1. Alle sedute sono convocati anche i componenti supplenti i quali
possono  intervenire  e partecipare alla discussione ma senza diritto
di voto, salvo il disposto del secondo comma.
   2. In caso di assenza  o  impedimento  dei  componenti  effettivi,
intervengono  alle  sedute  del  Comitato  o delle Sezioni i relativi
componenti supplenti rispettivamente  designati  o  eletti  ai  sensi
degli articoli 3 e 4.