Art. 13. Sciolgimento del Comitato regionale di controllo delle sue Sezioni 1. Il Comitato regionale e le Sezioni in caso di accertata impossibilita' di funzionamento, possono essere sciolti con decreto del Presiente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. 2. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato regionale o delle Sezioni lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Le procedure per la ricostituzione e l'insediamento del Comitato regionale o della Sezione devono essere avviate entro dieci giorni dal decreto di scioglimento.