Art. 13.
                 Sciolgimento del Comitato regionale
                   di controllo delle sue Sezioni
 
   1.  Il  Comitato  regionale  e  le  Sezioni  in  caso di accertata
impossibilita' di funzionamento, possono essere sciolti  con  decreto
del   Presiente  della  Giunta  regionale  previa  deliberazione  del
Consiglio regionale approvata con la maggioranza dei  due  terzi  dei
componenti assegnati.
   2.  Qualora  venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato
regionale o delle Sezioni lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
   3.  Le  procedure  per  la  ricostituzione  e  l'insediamento  del
Comitato  regionale o della Sezione devono essere avviate entro dieci
giorni dal decreto di scioglimento.