Art. 16. Funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni 1. Il Comitato regionale e le Sezioni fissano il calendario dei lavori. 2. Le sedute hanno luogo, nei giorni e nelle ore prestabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione. 3. Il Comitato regionale e le Sezioni possono essere convocati dal Presidente in seduta straordinaria, mediante avviso anche telegrafico ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta. 4. Per la validita' delle decisioni e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti effettivi o supplenti. 5. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. Ad eccezione di quelle per la elezione del Presidente e del vice-Presidente le decisioni sono adottate con voto palese.