Art. 16.
                Funzionamento del Comitato regionale
                  di controllo e delle sue Sezioni
 
   1. Il Comitato regionale e le Sezioni fissano  il  calendario  dei
lavori.
   2.  Le  sedute  hanno  luogo, nei giorni e nelle ore prestabiliti,
nelle sedi assegnate dalla Regione.
   3. Il Comitato regionale e le Sezioni possono essere convocati dal
Presidente in seduta straordinaria, mediante avviso anche telegrafico
ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.
   4. Per la validita' delle decisioni e' necessaria la  presenza  di
almeno quattro componenti effettivi o supplenti.
   5.  Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
   5. Ad eccezione di quelle per la elezione  del  Presidente  e  del
vice-Presidente le decisioni sono adottate con voto palese.