Art. 17. Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno deve essere messo a disposizione dei componenti effettivi e supplenti almeno ventiquattro ore prima della seduta mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle riunioni. 2. Il Comitato regionale e le Sezioni possono deliberare, a richiesta unanime dei componenti effettivi, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno. 3. Possono, altresi', deliberare a maggioranza il rinvio, a successiva seduta, della trattazione di uno o piu' argomenti iscritti all'ordine del giorno.