Art. 17.
                          Ordine del giorno
 
   1.  L'ordine  del  giorno  deve  essere  messo  a disposizione dei
componenti effettivi e supplenti almeno ventiquattro ore prima  della
seduta  mediante deposito in segreteria e affissione nella sala delle
riunioni.
   2. Il Comitato  regionale  e  le  Sezioni  possono  deliberare,  a
richiesta unanime dei componenti effettivi, su argomenti non compresi
nell'ordine del giorno.
   3.  Possono,  altresi',  deliberare  a  maggioranza  il  rinvio, a
successiva seduta, della trattazione di uno o piu' argomenti iscritti
all'ordine del giorno.