Art. 19. Esercizio del controllo 1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni esercitano il controllo di legittimita ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90, sugli atti degli Enti di cui all'art. 2. 2. Non sono soggetti a controllo, oltre agli atti privi di carattere dispositivo, gli atti adottati in applicazione di provvedimenti anche di natura regolamentare gia' esecutivi, sempre che non abbiano contenuto discrezionale. 3. Ai sensi dell'art. 45 primo comma della legge n. 142/90 gli organi esecutivi degli enti assoggettati al controllo possono sottoporre, di propria iniziativa, al Comitato le proprie deliberazioni.