Art. 19.
                       Esercizio del controllo
 
   1. Il Comitato regionale e le sue Sezioni esercitano il  controllo
di legittimita ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90,
sugli atti degli Enti di cui all'art. 2.
   2.  Non  sono  soggetti  a  controllo,  oltre  agli  atti privi di
carattere  dispositivo,  gli  atti  adottati   in   applicazione   di
provvedimenti  anche  di  natura regolamentare gia' esecutivi, sempre
che non abbiano contenuto discrezionale.
   3. Ai sensi dell'art. 45 primo comma della  legge  n.  142/90  gli
organi   esecutivi  degli  enti  assoggettati  al  controllo  possono
sottoporre,  di  propria   iniziativa,   al   Comitato   le   proprie
deliberazioni.