Art. 21.
                       Trasmissione degli atti
 
   1. Gli atti degli enti indicati all'art. 2 devono essere  inviati,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di adozione, alla
segreteria   del   Comitato  regionale  o  della  Sezione  competente
accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia.
   2.  Le  segreterie  appongono   sugli   elenchi   il   timbro-data
restituendo all'ente una copia per ricevuta.
   3.  Le  deliberazioni  dichiarate  immediatamente  eseguibili sono
trasmesse, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 46 sesto comma
della legge n. 142/90, entro cinque giorni dalla  adozione  e  devono
pervenire tramite raccomandata postale o a mano.
   4.  Dalla  data  di  ricevimento  dell'atto  decorrono a tutti gli
effetti i termini di cui agli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90.
   5. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e  alle
sue  variazioni  inviate  al  controllo,  devono essere corredate del
parere dei revisori dei conti ove previsto.