Art. 21. Trasmissione degli atti 1. Gli atti degli enti indicati all'art. 2 devono essere inviati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di adozione, alla segreteria del Comitato regionale o della Sezione competente accompagnati da un elenco descrittivo in duplice copia. 2. Le segreterie appongono sugli elenchi il timbro-data restituendo all'ente una copia per ricevuta. 3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 46 sesto comma della legge n. 142/90, entro cinque giorni dalla adozione e devono pervenire tramite raccomandata postale o a mano. 4. Dalla data di ricevimento dell'atto decorrono a tutti gli effetti i termini di cui agli articoli 45 e 46 della legge n. 142/90. 5. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e alle sue variazioni inviate al controllo, devono essere corredate del parere dei revisori dei conti ove previsto.