Art. 22.
                      Richiesta di chiarimenti
 
   1.  I  chiarimenti sull'atto soggetto al controllo di cui all'art.
46 quarto comma della legge n. 142/90 devono pervenire all'organo  di
controllo,  a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione della
richiesta.
   2. Il termine di cui al primo comma e' ridotto ad un  mese  quando
l'atto  soggetto  al  controllo  e'  stato  dichiarato immediatamente
eseguibile.