Art. 22. Richiesta di chiarimenti 1. I chiarimenti sull'atto soggetto al controllo di cui all'art. 46 quarto comma della legge n. 142/90 devono pervenire all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. 2. Il termine di cui al primo comma e' ridotto ad un mese quando l'atto soggetto al controllo e' stato dichiarato immediatamente eseguibile.