Art. 23.
                        I s t r u t t o r i a
 
   1. Gli uffici del  Comitato  regionale  e  delle  singole  Sezioni
svolgono  l'istruttoria  preliminare  provvedendo, ove necessario, ad
integrare   la   documentazione.   A   conclusione   dell'istruttoria
preliminare  il funzionario incaricato redige un rapporto descrittivo
del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto e for-
mula le conseguenti proposte.
   2.  Il  componente  incaricato  della   relazione   integra,   ove
necessario,   l'istruttoria,   ne   formula   le   conclusioni  e  le
sottoscrive.