Art. 23. I s t r u t t o r i a 1. Gli uffici del Comitato regionale e delle singole Sezioni svolgono l'istruttoria preliminare provvedendo, ove necessario, ad integrare la documentazione. A conclusione dell'istruttoria preliminare il funzionario incaricato redige un rapporto descrittivo del contenuto dell'atto e delle eventuali questioni di diritto e for- mula le conseguenti proposte. 2. Il componente incaricato della relazione integra, ove necessario, l'istruttoria, ne formula le conclusioni e le sottoscrive.