Art. 24.
                   Intervento degli amministratori
 
   1. Per un piu' sollecito espletamento del controllo,  il  Comitato
regionale  e  le  Sezioni hanno facolta' di sentire, in ogni fase del
procedimento, il rappresentante legale degli enti interessati  o  suo
delegato  al  fine  di  acquisire  elementi di valutazione degli atti
sottoposti all'esame.
   2. I rappresentanti legali, qualora ne facciano richiesta,  devono
essere sentiti su singoli atti all'esame del collegio.
   3.  I  rappresentanti legali possono farsi assistere da funzionari
dell'Ente o da esperti e non possono comunque essere presenti durante
la fase decisionale del controllo.