Art. 27. Criteri unitari di controllo 1. Al fine di garantire il coordinamento e l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, e' istituita una Conferenza composta dai componenti effettivi, del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni. 2. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo e deve aver luogo almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente della Giunta regionale. La Conferenza puo' essere convocata anche su richiesta dei Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni. 3. Alle riunioni della Conferenza partecipano senza diritto di voto i componenti supplenti salvo che intervengano in sostituzione dei componenti effettivi, e i segretari del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni. Alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, possono essere invitati i dirigenti dei Servizi regionali. 4. L'ordine del giorno della Conferenza viene fissato dal Presidente della Giunta nell'atto di convocazione, d'intesa con il Presidente del Comitato regionale, unendo conto delle indicazioni provenienti dalle Sezioni. 5. Le riunioni sono valide quando ad esse partecipino componenti del Comitato di tutte le Sezioni e complessivamente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni o loro supplenti. 6. Le determinazioni adottate dalla Conferenza, con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, costituiscono orientamenti di indirizzo per l'attivita' del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni. Le decisioni del Comitato regionale o delle Sezioni che si discostino dalle determinazioni predette debbono essere specificamente motivate. 7. Il Presidente del Comitato regionale trasmette ai Presidenti delle Sezioni le decisioni assunte nell'ambito delle riunioni. 8. Le funzioni di segretario, per le riunioni, sono svolte dal segretario del Comitato regionale di controllo.