Art. 28. Relazione annuale 1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette, entro il mese di aprile di ogni anno, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, una relazione complessiva sull'attivita' svolta dal Comitato regionale di controllo e dalle sue Sezioni durante l'anno precedente, evidenziando gli orientamenti adottati nei casi di maggior rilievo e le eventuali discordanze di interpretazione. A tal fine i Presidenti delle Sezioni elaborano una relazione annuale sull'attivita' dell'Organo da essi presieduto e la trasmettono al Presidente del Comitato regionale entro il mese di marzo. 2. Entro il mese di maggio di ogni anno, la relazione del Presidente del Comitato regionale viene esaminata dal Consiglio regionale al fine dell'adozione delle opportune iniziative per il miglior funzionamento dell'attivita' di controllo del Comitato regionale e delle sue Sezioni.