Art. 28.
                          Relazione annuale
 
   1. Il Presidente del Comitato regionale  di  controllo  trasmette,
entro  il  mese di aprile di ogni anno, al Consiglio regionale e alla
Giunta regionale, una relazione complessiva sull'attivita' svolta dal
Comitato regionale di controllo e dalle sue  Sezioni  durante  l'anno
precedente,  evidenziando  gli  orientamenti  adottati  nei  casi  di
maggior rilievo e le eventuali discordanze di interpretazione. A  tal
fine  i  Presidenti  delle  Sezioni  elaborano  una relazione annuale
sull'attivita' dell'Organo da essi presieduto  e  la  trasmettono  al
Presidente del Comitato regionale entro il mese di marzo.
   2.  Entro  il  mese  di  maggio  di  ogni  anno,  la relazione del
Presidente del  Comitato  regionale  viene  esaminata  dal  Consiglio
regionale  al  fine  dell'adozione  delle opportune iniziative per il
miglior  funzionamento  dell'attivita'  di  controllo  del   Comitato
regionale e delle sue Sezioni.