Art. 31.
                        Accesso ai documenti
 
   1. Ciascun Consigliere  regionale  nell'espletamento  del  proprio
mandato ha diritto di ottenere dagli uffici del Comitato regionale di
controllo  e delle sue Sezioni notizie e dati; puo' altresi' prendere
visione di documenti relativi ad atti per i quali  il  controllo  sia
gia' stato esperito.
   2.  Chiunque abbia interesse puo' ottenere, a proprie spese, dalle
segreterie del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni  copia
delle  ordinanze  nonche'  dei  verbali  delle sedute, fermo restando
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.