Art. 31. Accesso ai documenti 1. Ciascun Consigliere regionale nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di ottenere dagli uffici del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni notizie e dati; puo' altresi' prendere visione di documenti relativi ad atti per i quali il controllo sia gia' stato esperito. 2. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, a proprie spese, dalle segreterie del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni copia delle ordinanze nonche' dei verbali delle sedute, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia.