Art. 33.
                         S e g r e t a r i o
 
   1.  I  dirigenti  dei  Servizi  regionali  addetti  all'Organo  di
controllo svolgono le funzioni di segretario del Comitato regionale o
della sezione.
   2. In caso di assenza o di impedimento il segretario  puo'  essere
sostituito  da un dipendente del Servizio con qualifica non inferiore
funzionario.
   3. Il segretario e' responsabile dell'esecuzione  delle  decisioni
dell'organo  di controllo, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali
e le decisioni e cura la tenuta del registro delle sedute.