Art. 33. S e g r e t a r i o 1. I dirigenti dei Servizi regionali addetti all'Organo di controllo svolgono le funzioni di segretario del Comitato regionale o della sezione. 2. In caso di assenza o di impedimento il segretario puo' essere sostituito da un dipendente del Servizio con qualifica non inferiore funzionario. 3. Il segretario e' responsabile dell'esecuzione delle decisioni dell'organo di controllo, assiste alle sedute, sottoscrive i verbali e le decisioni e cura la tenuta del registro delle sedute.