Art. 4.
                       Elezione dei componenti
 
   1.  Il Consiglio regionale elegge i componenti di cui alla lettera
a), primo comma, dell'art. 42 della legge n.  142/1990,  a  scrutinio
segreto,   a   maggioranza   assoluta   dei   Consiglieri  assegnati.
All'elezione dei componenti del Comitato regionale si procede con una
unica votazione e  analogamente  si  procede  per  ognuna  delle  sue
Sezioni.
   2.  Nella  stessa  seduta  il  Consiglio elegge, per il Comitato e
ciascuna Sezione, con le modalita' del primo  comma,  due  componenti
supplenti, uno fra gli esperti non eletti compresi nelle terne di cui
all'art.  3  secondo comma e uno fra i candidati non eletti di cui al
quarto comma dello stesso articolo.