Art. 4. Elezione dei componenti 1. Il Consiglio regionale elegge i componenti di cui alla lettera a), primo comma, dell'art. 42 della legge n. 142/1990, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. All'elezione dei componenti del Comitato regionale si procede con una unica votazione e analogamente si procede per ognuna delle sue Sezioni. 2. Nella stessa seduta il Consiglio elegge, per il Comitato e ciascuna Sezione, con le modalita' del primo comma, due componenti supplenti, uno fra gli esperti non eletti compresi nelle terne di cui all'art. 3 secondo comma e uno fra i candidati non eletti di cui al quarto comma dello stesso articolo.