Art. 6.
                 Costituzione del Comitato regionale
                  di Controllo e delle sue Sezioni
 
   1. Il Comitato regionale e le Sezioni sono nominati,  entro  dieci
giorni  dall'ultima  elezione o designazione, ai sensi degli articoli
3, 4 e 5, dal Presidente della Giunta regionale, il quale provvede al
loro insediamento entro trenta  giorni  dalla  data  del  decreto  di
nomina.
   2.  Il  Comitato regionale e le Sezioni durano in carica quanto il
Consiglio  regionale  ed  esercitano   le   proprie   funzioni   fino
all'insediamento del nuovo Organo di controllo.