Art. 6. Costituzione del Comitato regionale di Controllo e delle sue Sezioni 1. Il Comitato regionale e le Sezioni sono nominati, entro dieci giorni dall'ultima elezione o designazione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, dal Presidente della Giunta regionale, il quale provvede al loro insediamento entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina. 2. Il Comitato regionale e le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo.