Art. 7.
            Elezione del Presidente e del vice Presidente
 
   1.  Il  Comitato  regionale  e  le  Sezioni,  subito  dopo il loro
insediamento e prima di ogni altra attivita', sotto la presidenza del
componente effettivo piu' anziano  di  eta',  eleggono,  a  scrutinio
segreto  e  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  il rispettivo
Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
   2.  Qualora  dopo  due  votazioni  nessuno  abbia   riportato   la
maggioranza  di cui al primo comma, risulta eletto chi abbia ottenuto
nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parita' di  voti
risulta eletto il piu' anziano di eta'.
   3.  Il  Comitato  e  le  Sezioni  dopo  aver  eletto il Presidente
procedono immediatamente all'elezione  del  vice  Presidente  con  le
modalita' di cui ai commi 1 e 2.
   4.  I  Presidenti  e  i  vice  Presidenti restano in carica per il
periodo corrispondente ad un quarto della  durata  della  legislatura
regionale.  Al  rinnovo si procede non oltre i primi sette giorni del
mese successivo a quello della scadenza del periodo predetto.