Art. 7. Elezione del Presidente e del vice Presidente 1. Il Comitato regionale e le Sezioni, subito dopo il loro insediamento e prima di ogni altra attivita', sotto la presidenza del componente effettivo piu' anziano di eta', eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il rispettivo Presidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale. 2. Qualora dopo due votazioni nessuno abbia riportato la maggioranza di cui al primo comma, risulta eletto chi abbia ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. A parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. 3. Il Comitato e le Sezioni dopo aver eletto il Presidente procedono immediatamente all'elezione del vice Presidente con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 4. I Presidenti e i vice Presidenti restano in carica per il periodo corrispondente ad un quarto della durata della legislatura regionale. Al rinnovo si procede non oltre i primi sette giorni del mese successivo a quello della scadenza del periodo predetto.