Art. 2.
                     Requisiti di legittimazione
 
   1.  Le  aziende  di  trasporto  di cui al precedente art. 1, primo
comma, sono legittimate a tutti gli effetti a svolgere  attivita'  di
autoservizio atipico se sussistono le seguenti condizioni:
     a)  non  vi  sia totale sovrapposizione con servizio di pubblico
trasporto esercitati ad impianto  fisso  salvo  assenso  scritto  del
vettore interessato;
     b)  abbiano stipulato con il committente un contratto registrato
in cui siano indicati  il  percorso,  le  fermate,  il  programma  di
esercizio,  l'orario,  il numero giornaliero di autobus da impiegare,
le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale
contratto  deve  altresi'  risultare  appositamente  sottoscritta  la
specifica  attestazione  del  committente  circa  la  conoscenza e il
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
     c)  il  conducente  del  veicolo  abbia  i  requisiti   tecnico-
professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e sia legato
al vettore con un rapporto di lavoro;
     d)   gli   autobus  impiegati  siano  in  regola  con  le  norme
concernenti la circolazione degli autoveicoli,  comprese  quelle  che
disciplinano  i  requisiti  del  conducente,  le immatricolazioni dei
mezzi e le  licenze  di  noleggio,  e  siano  provvisti  di  adeguata
copertura   assicurativa   RCA   per   valori  massimali  determinati
annualmente dalla giunta regionale;
     e) lo  svolgimento  dell'autoservizio  atipico  non  costituisca
impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus e'
stato  immatricolato e non comporti turbativa all'effettuazione degli
altri servizi pubblici di linea;
     f) il percorso prescelto presenti le  necessarie  condizioni  di
sicurezza anche in riferimento agli autobus da impiegare;
     g)  lo svolgimento del servizio atipico e' soggetto al pagamento
del  contributo  di  sorveglianza  nella  misura  prevista   per   le
concessioni in autolinee ordinarie.