Art. 2. Requisiti di legittimazione 1. Le aziende di trasporto di cui al precedente art. 1, primo comma, sono legittimate a tutti gli effetti a svolgere attivita' di autoservizio atipico se sussistono le seguenti condizioni: a) non vi sia totale sovrapposizione con servizio di pubblico trasporto esercitati ad impianto fisso salvo assenso scritto del vettore interessato; b) abbiano stipulato con il committente un contratto registrato in cui siano indicati il percorso, le fermate, il programma di esercizio, l'orario, il numero giornaliero di autobus da impiegare, le condizioni economiche concordate, la durata del contratto; in tale contratto deve altresi' risultare appositamente sottoscritta la specifica attestazione del committente circa la conoscenza e il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge; c) il conducente del veicolo abbia i requisiti tecnico- professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e sia legato al vettore con un rapporto di lavoro; d) gli autobus impiegati siano in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli, comprese quelle che disciplinano i requisiti del conducente, le immatricolazioni dei mezzi e le licenze di noleggio, e siano provvisti di adeguata copertura assicurativa RCA per valori massimali determinati annualmente dalla giunta regionale; e) lo svolgimento dell'autoservizio atipico non costituisca impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l'autobus e' stato immatricolato e non comporti turbativa all'effettuazione degli altri servizi pubblici di linea; f) il percorso prescelto presenti le necessarie condizioni di sicurezza anche in riferimento agli autobus da impiegare; g) lo svolgimento del servizio atipico e' soggetto al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura prevista per le concessioni in autolinee ordinarie.