Art. 3.
                       P r e s c r i z i o n i
 
   1.  Copia  dei  documenti  di  cui  alle lettere a), b), c) d) del
precedente   art.   2,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante
dell'azienda di trasporto, deve essere tenuta a bordo di ogni autobus
per  essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza. La licenza
di noleggio deve essere in copia autentica.
   2.  Il  rappresentante  legale  dell'azienda  di  trasporto   deve
autocertificare l'esistenza di tutti i requisiti di cui al precedente
art.  2  e  trasmettere,  non  oltre il giorno di inizio del servizio
stesso,  tale   certificazione   alla   provincia   o   ai   consorzi
intercomunali  di  Lecco  e di Lodi competenti territorialmente sulla
base della localita' di origine del servizio.
   All'autocertificazione   deve   essere   allegata   copia    della
documentazione  comprovante  il  rispetto  delle condizioni di cui ai
precedenti articoli 1, secondo comma, e 2.
   3. Gli autoservizi atipici  regolati  dalla  presente  legge  sono
esclusi dai contributi del fondo nazionale trasporti.