Art. 3. P r e s c r i z i o n i 1. Copia dei documenti di cui alle lettere a), b), c) d) del precedente art. 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda di trasporto, deve essere tenuta a bordo di ogni autobus per essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza. La licenza di noleggio deve essere in copia autentica. 2. Il rappresentante legale dell'azienda di trasporto deve autocertificare l'esistenza di tutti i requisiti di cui al precedente art. 2 e trasmettere, non oltre il giorno di inizio del servizio stesso, tale certificazione alla provincia o ai consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi competenti territorialmente sulla base della localita' di origine del servizio. All'autocertificazione deve essere allegata copia della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli 1, secondo comma, e 2. 3. Gli autoservizi atipici regolati dalla presente legge sono esclusi dai contributi del fondo nazionale trasporti.