Art. 4. P r o c e d u r a 1. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma, ove accertino la carenza anche di uno solo dei requsiti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, vietano l'autoservizio atipico mediante diffida ed elevano la sanzione di cui al successivo art. 5. Copia della comunicazione di divieto dell'autoservizio deve essere notificata anche al committente del servizio stesso. 2. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma, comunicano al servizio gestione finanziaria infrastutture e navigazione interna del settore trasporti e mobilita' della giunta regionale l'elenco degli esercenti gli autoservizi atipici dei quali hanno ricevuto l'autocertificazione di cui al precedente art. 3, nonche' l'elenco di quelli di cui e' stato vietato l'esercizio, come ogni ulteriore variazione.