Art. 4.
                          P r o c e d u r a
 
   1. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma,
ove  accertino la carenza anche di uno solo dei requsiti indicati nei
precedenti articoli 1 e 2, vietano  l'autoservizio  atipico  mediante
diffida ed elevano la sanzione di cui al successivo art. 5.
   Copia della comunicazione di divieto dell'autoservizio deve essere
notificata anche al committente del servizio stesso.
   2. Gli enti concedenti di cui al precedente art. 3, secondo comma,
comunicano   al   servizio   gestione   finanziaria  infrastutture  e
navigazione interna del settore trasporti e  mobilita'  della  giunta
regionale  l'elenco degli esercenti gli autoservizi atipici dei quali
hanno ricevuto l'autocertificazione di  cui  al  precedente  art.  3,
nonche'  l'elenco di quelli di cui e' stato vietato l'esercizio, come
ogni ulteriore variazione.