Art. 5. S a n z i o n i 1. Chi effettua autoservizi atipici al di fuori delle condizioni e modalita' di cui alla presente legge, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.00, senza pregiudizio delle sanzioni e delle consegunze previste da altre norme di legge. 2. Alla stessa sanzione amministrativa e' sottoposto il committente che, avendo ricevito la comunicazione di cui al precedente art. 4, primo comma, persista a far svolgere il servizio atipico che sia stato vietato ai sensi della presente legge.