Art. 5.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chi effettua autoservizi atipici al di fuori delle condizioni e
modalita'  di  cui  alla  presente  legge,  incorre  nella   sanzione
amministrativa  da  lire 1.000.000 a lire 6.000.00, senza pregiudizio
delle sanzioni e delle consegunze previste da altre norme di legge.
   2.  Alla  stessa  sanzione   amministrativa   e'   sottoposto   il
committente   che,   avendo  ricevito  la  comunicazione  di  cui  al
precedente art. 4, primo comma, persista a far svolgere  il  servizio
atipico che sia stato vietato ai sensi della presente legge.