Art. 6. Norma transitoria 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono servizi riconducibili alla classificazione di cui al precedente art. 1, debbono presentare agli enti concedenti di cui al precedente art. 3, ed entro il termine di sessanta giorni dalla data medesima, copia dei documenti indicati nel medesimo art. 3 per ciascun servizio in esercizio. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 25 novembre 1991 GIOVENZANA (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 16 novembre 1991 prot. n. 21502/2629).