Art. 6.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  imprese  che alla data di entrata in vigore della presente
legge svolgono servizi riconducibili alla classificazione di  cui  al
precedente  art. 1, debbono presentare agli enti concedenti di cui al
precedente art. 3, ed entro il termine di sessanta giorni dalla  data
medesima,  copia  dei  documenti  indicati  nel  medesimo  art. 3 per
ciascun servizio in esercizio.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 25 novembre 1991
 
                             GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 1991
e vistata dal commissario del governo con nota del 16  novembre  1991
prot. n. 21502/2629).