Art. 2.
 
   1.  L'articolo  33  della  legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei  comuni,  delle
province  e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in
materia di ineleggibilita' a deputato regionale", e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art.  33.  -  1.  Il  Presidente  ed  i  componenti della sezione
centrale e delle sezioni provinciali di controllo sono ineleggibili a
deputati regionali,  salvo  che  abbiano  effettivamente  cessato  di
esercitare  le  loro funzioni almeno sei mesi prima del compimento di
un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.
   2. La disposizione di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  agli
amministratori  straordinari ed ai componenti dei comitati di garanti
delle unita' sanitarie locali nonche'  ai  componenti  dei  comitati,
commissioni  ed  organismi  che  esprimono pareri obbligatori su atti
amministrativi dell'Amministrazione regionale".