Art. 2. 1. L'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, recante: "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilita' a deputato regionale", e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. Il Presidente ed i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano effettivamente cessato di esercitare le loro funzioni almeno sei mesi prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori straordinari ed ai componenti dei comitati di garanti delle unita' sanitarie locali nonche' ai componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale".