Art. 2.
                             Convenzioni
 
   1. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, le
province  garantiscono  le risorse e i livelli di prestazioni erogate
nel 1990 a favore dei minori  ciechi  e  sordi  e  dei  minori  figli
naturali riconosciuti dalla sola madre.