Art. 10.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno
finanziario  1991  la  spesa  di  lire  150  milioni  in  termini  di
competenza   che  viene  iscritta  nei  seguenti  capitoli  di  nuova
istituzione nel bilancio regionale per l'anno medesimo:
    capitolo  n.  17105  denominato:   "Contributi   alle   societa',
associazioni  ed  a  federazioni  sportive  per  la  promozione  e lo
sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone  portatrici
di 'handicap'" con uno stanziamento di lire 50 milioni;
    capitolo  n.  17106  denominato:  "Finanziamenti  ai  comuni  per
l'adeguamento delle strutture e per l'acquisto di attrezzature per le
necessita' della pratica sportiva dei portatori  di  'handicap'"  con
uno stanziamento di lire 100 milioni.
   2.  All'onere  previsto  nella presente legge si provvede quanto a
lire 50 milioni mediante riduzione della  partita  contabile  di  cui
alla  lettera f), capitolo n. 29831 (fondo globale) del bilancio 1991
e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo  delle
partite contabili di cui alla lettera e) capitolo n. 29832.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio.
    Roma, 28 ottobre 1991
 
                                GIGLI
 
  Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso
del  termine  di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.