Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 150 milioni in termini di competenza che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'anno medesimo: capitolo n. 17105 denominato: "Contributi alle societa', associazioni ed a federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone portatrici di 'handicap'" con uno stanziamento di lire 50 milioni; capitolo n. 17106 denominato: "Finanziamenti ai comuni per l'adeguamento delle strutture e per l'acquisto di attrezzature per le necessita' della pratica sportiva dei portatori di 'handicap'" con uno stanziamento di lire 100 milioni. 2. All'onere previsto nella presente legge si provvede quanto a lire 50 milioni mediante riduzione della partita contabile di cui alla lettera f), capitolo n. 29831 (fondo globale) del bilancio 1991 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo delle partite contabili di cui alla lettera e) capitolo n. 29832. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Lazio. Roma, 28 ottobre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.