Art. 2. I n t e r v e n t i 1. I contributi sono concessi alle societa' sportive e alle associazioni operanti nelle varie attivita' riconosciute dal C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) che promuove la partecipazione di persone portatrici di handicap alla pratica sportiva esclusivamente per: a) spese di trasporto e sostegno agli atleti; b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati; c) spese per gli istruttori specifici agli atleti handicappati. 2. Le associazioni e le societa' sportive, per essere ammesse al contributo, debbono dimostrare di avere, tra i propri iscritti, tesserati atleti portatori di handicap e che abbiano programmato la partecipazione ad attivita' ufficiali del calendario agonistico del C.O.N.I. 3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.