Art. 2.
                         I n t e r v e n t i
 
   1. I contributi  sono  concessi  alle  societa'  sportive  e  alle
associazioni operanti nelle varie attivita' riconosciute dal C.O.N.I.
(Comitato olimpico nazionale italiano) che promuove la partecipazione
di   persone   portatrici   di   handicap   alla   pratica   sportiva
esclusivamente per:
     a) spese di trasporto e sostegno agli atleti;
     b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte agli  atleti
handicappati;
     c) spese per gli istruttori specifici agli atleti handicappati.
   2.  Le  associazioni e le societa' sportive, per essere ammesse al
contributo, debbono dimostrare  di  avere,  tra  i  propri  iscritti,
tesserati  atleti  portatori di handicap e che abbiano programmato la
partecipazione ad attivita' ufficiali del calendario  agonistico  del
C.O.N.I.
   3.  Sono  esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito
di programmi di medicina riabilitativa.