Art. 3.
                        Misura dei contributi
 
   1. I contributi di cui al precedente art.  2  sono  fissati  nella
misura  del  50  per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo
contributo di lire 30 milioni.
   2. L'ammissione ai contributi  segue  d'ordine  di  inoltro  della
domanda all'assessorato regionale competente.