Art. 4. D o m a n d e 1. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere inoltrate alla regione Lazio: a) entro il 30 aprile di ogni anno per le spese di trasporto e sostegno agli atleti; b) entro sessanta giorni dalla data dello svolgimento della manifestazione per le iniziative inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati. 2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione: a) atto costitutivo della societa' o associazione; b) elenco nominativo dei tesserati, distinto per i portatori di handicap; c) copia della decisione della societa' o associazione con la quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo; d) documentazione giustificativa delle spese sostenute. 3. Le societa' e le associazioni possono presentare, per le finalita' della presente legge, piu' domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.