Art. 4.
                            D o m a n d e
 
   1.  Le  domande  per  la concessione dei contributi debbono essere
inoltrate alla regione Lazio:
     a) entro il 30 aprile di ogni anno per le spese di  trasporto  e
sostegno agli atleti;
     b)  entro  sessanta  giorni  dalla  data dello svolgimento della
manifestazione per le iniziative inerenti le manifestazioni  sportive
aperte agli atleti handicappati.
   2.  Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono
produrre la seguente documentazione:
     a) atto costitutivo della societa' o associazione;
     b) elenco nominativo dei tesserati, distinto per i portatori  di
handicap;
     c)  copia  della  decisione della societa' o associazione con la
quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo;
     d) documentazione giustificativa delle spese sostenute.
   3. Le societa'  e  le  associazioni  possono  presentare,  per  le
finalita'  della  presente legge, piu' domande di contributo riferite
allo stesso anno finanziario.