Art. 5.
                      Concessione ed erogazione
 
   1. I contributi di cui al  precedente  art.  4  sono  concessi  ed
erogati con la stessa deliberazione della Giunta regionale.
   2.  L'assessore  competente  in  materia e' autorizzato a disporre
sopralluoghi  volti  a  verificare  l'osservanza   delle   condizioni
previste dalla presente legge.