Art. 7. Misura dell'intervento 1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 sono stabiliti in favore dei comuni del Lazio nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Sono ammessi ai finanziamenti anche le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute o deliberare nell'anno precedente la data di inoltro della domanda.