Art. 7.
                       Misura dell'intervento
 
   1. Gli interventi di cui al precedente art. 6  sono  stabiliti  in
favore  dei  comuni  del  Lazio nella misura massima del 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
   2. Sono ammessi ai finanziamenti anche le opere  da  realizzare  o
quelle in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute o
deliberare nell'anno precedente la data di inoltro della domanda.