Art. 9.
                     Concessione dei contributi
 
   1.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
permanente competente, delibera entro il 31 ottobre di ogni  anno  la
concessione   e   l'erogazione   dei   finanziamenti   tenendo  conto
dell'ammontare delle spese  ammissibili  e  delle  disponibilita'  di
bilancio.
   2.   Qualora   lo   stanziamento  sopra  indicato  non  risultasse
interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati,  la  Giunta
regionale  potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta
dei finanziamenti.
   3. La mancata  corrispondenza  delle  opere  realizzate  a  quelle
risultanti  n ella documentazione acquisita nella domanda comporta la
revoca del finanziamento concesso.