Art. 9. Concessione dei contributi 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera entro il 31 ottobre di ogni anno la concessione e l'erogazione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilita' di bilancio. 2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti. 3. La mancata corrispondenza delle opere realizzate a quelle risultanti n ella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca del finanziamento concesso.