Art. 10.
                       Misure di salvaguardia
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate
o  accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, puo'
adottare, ai sensi del precedente art.  2  lettera  g),  su  proposta
dell'assessore  competente,  nell'ambito  delle  competenze regionali
previste dalla normativa vigente:
     a) ordinanze contingibili ed  urgenti  per  la  sospensione  sul
territorio regionale di lavori ed opere che rischino di compromettere
fondamentali interessi generali di tutela ambientale;
     b)  provvedimenti  cautelari con i quali venga vietata qualsiasi
trasformazione di aree facenti  parte  del  territorio  regionale  di
particolare pregio naturalistico e paesistico.
   2. Le misure di salvaguardia di cui al primo comma sono comunicate
alla  Giunta ed al Consiglio regionale, i quali adottano, nell'ambito
delle rispettive competenze, i provvedimenti definitivi in materia.